Calendario rilevazione letture
In riferimento alla deliberazione 117/2015/R/gas, abbiamo predisposto un piano alternativo di acquisizione delle misure che è stato accolto dall’ARERA in quanto coerente con i principi previsti dalla regolazione di cui alla deliberazione sopra indicata e con i relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015.
Il nostro piano di acquisizione delle misure, presentato e accolto, prevede:
• per i PdR fino a 5.000 Smc/anno (gli “annuali”, i “semestrali” e i “quadrimestrali”), la fissazione di n. 3 periodi di riferimento temporale per l’effettuazione dei tentativi di raccolta, coincidenti con i n. 3 quadrimestri dell’anno solare:
– PR1: gennaio-aprile;
– PR2: maggio-agosto;
– PR3: settembre-dicembre;
in luogo rispettivamente di n. 1 solo periodo di riferimento per gli “annuali” (un anno), n. 2 periodi per i “semestrali” (aprile-ottobre e novembre-marzo) e dei n. 3 periodi per i “quadrimestrali” (novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre);
e, in relazione a tali periodi di riferimento:
• per i PdR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“annuali”): un tentativo di raccolta della misura per tutti i PdR nel corso del periodo PR1 o PR2; inoltre, per i PdR non accessibili e parzialmente accessibili per i quali non sia pervenuta una lettura effettiva nel corso dei periodi PR1 o PR2 (di ciclo o anche tecnica, di processo o autolettura del cliente finale), l’esecuzione di un ulteriore tentativo di raccolta della misura nel corso del periodo PR3 (ulteriore tentativo, per così dire, di “recupero”);
• per i PdR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno (“semestrali”) e per i PdR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”): tre tentativi di raccolta della misura per tutti i PdR (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili), il primo nel corso del periodo PR1, il secondo nel periodo PR2 e il terzo nel periodo PR3;
• per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”): un tentativo al mese, negli ultimi 5 giorni lavorativi di ciascun mese.
Per tutte le fasce di consumo i “giri” di lettura verranno mantenuti costanti durante i periodi di loro effettuazione (PR1, PR2 e PR3 o mese).
Alla luce di quanto sopra l’ulteriore tentativo di cui all’art. 14, comma 14.3 del TIVG come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, sarà effettuato per i soli PdR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”), in assenza di autoletture validate o altre letture rilevate.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 della RQDG di cui alla deliberazione 569/2019/R/gas e s.m.i., gli indennizzi di cui all’art. 70 della stessa RQDG relativi al tempo di raccolta della misura (art. 63 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.